La comunità energetica rinnovabile con radici profonde

FAQ

Domande e risposte sulla CER Lucense 1923

Domande più frequenti

Cos’è una CER?

Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico. Può essere composta da singoli cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali (incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale). I suoi membri devono essere localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico (la cosiddetta “cabina primaria”) e collaborano per produrre, consumare e condividere virtualmente energia rinnovabile.

L’obiettivo principale di una CER è quello di aumentare l'autosufficienza energetica del Paese e ridurre le emissioni di CO2. Il modello CER permette di farlo fornendo al contempo benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri e ai territori in cui opera. Questo avviene tramite la generazione di incentivi riconosciuti all’energia prodotta e condivisa nell’ambito della CER stessa.

I soggetti che possono entrare in CER sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti pubblici, enti del Terzo Settore, enti religiosi ed enti di ricerca che afferiscono alla stessa area convenzionale. Sono escluse le grandi imprese e le imprese per le quali la partecipazione alla CER risulterebbe l’attività principale (Codici ATECO 35.11 e 35.14). I soggetti possono essere membri produttori (apportando un impianto all’interno della CER), membri consumatori (apportando un contatore di consumo all’interno della CER) oppure membri prosumer, consumando e producendo contemporaneamente nel territorio di sviluppo della CER. Si può inoltre conferire la propria energia nella CER pur non facendone parte, in qualità di produttore terzo.

Il rapporto tra produttori e consumatori da un lato, e CER dall’altro, viene regolato da specifici contratti di messa in disposizione di impianti ed energia alla CER. Tali contratti riguardano l’apporto di energia rinnovabile prodotta da propri impianti (produttore), o l’apporto di consumo tramite il proprio contatore (consumatore), che vengono virtualmente conferiti alla CER ai fini della contabilizzazione dell’energia condivisa per il calcolo degli incentivi.

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento parte dalla Direttiva europea 2018/2001 (RED II) che ha introdotto il modello ed è stata recepita in Italia in diversi passaggi:

  • DL 162/2019: prima fase sperimentale delle CER;
  • D.lgs 199/2021: avvio fase definitiva di sviluppo delle CER, caratteristiche principali;
  • Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD): di ARERA, specifica alcuni elementi organizzativi e dimensionali delle CER;
  • Decreto attuativo del D.lgs 199/2021: aspetti operativi per lo sviluppo delle CER;
  • Decreto MASE 7 dicembre 2023, n. 414 (c.d. “Decreto CACER”): misure incentivanti;
  • Regole Operative GSE 23/02/2024: gestione procedimenti ammissione fondi PNRR, verifica preliminare e ammissione al servizio per autoconsumo diffuso.

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